Eliminazione barriere architettoniche


Benefici economici:

  • Massima spesa agevolabile: da € 30.000 a 50.000
  • Percentuale di detrazione: 75%
  • Limite di detrazione: da € 22.500 a € 37.500

Requisiti minimi di accesso:

  • Immobile esistente
  • Ai fini della detrazione, il beneficiario deve avere sede/residenza fiscale in un comune italiano
  • Scadenza

    31/12/2025

  • Metodo di godimento

    Detrazione fiscale in 5 rate annuali*


    *Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014)
  • Limite di detraibilità

    La detraibilità del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
    a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.

  • Interventi agevolabili

    • Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche; – opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali: – la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
    • – il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
    • il rifacimento di scale ed ascensori;
    • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
    • nonché, in caso si sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

  • Requisiti dell'intervento

  • Criteri di imputazione spese

    Le spese sostenute sono detraibili in base al principio:

    di cassa*: per le imprese in contabilità semplificata, anche nel caso in cui abbiano esercitato l’opzione per il “registrato” di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973. Tali soggetti devono pagare le spese obbligatoriamente con il bonifico bancario o postale con il relativo riferimento normativo.

    di competenza**: per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. L’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.)


    *Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore
    **Si ricorda che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione” l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
  • Documentazione da conservare

    – Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili
    – Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
    – Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

  • Interventi superiori a euro 70.000

    Dal 27 maggio 2022, le imprese che effettuano opere di importo superiore a 70.000 euro devono indicare nell’atto di affidamento che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81:

    Per lavori edili si intendono quelli riportati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovverosia:

    • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
    • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
    • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
    • le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
    • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile,
    • scavi, montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

    È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

    Per approfondimenti consultare Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2022

A chi puoi rivolgerti