Bonus barriere architettoniche

  • Limite di spesa

    Limite di detrazione per Unità Immobiliare

    • 37.500 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamigliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
    • euro 22.500 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.

    Percentuale di detrazione

    75%

    Massima spesa agevolabile

    • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Scadenza

    31/12/2025

  • Metodo di godimento

    • Detrazione fiscale in 5 rate annuali*
    • Sconto in fattura (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva)
    • Cessione del credito (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva)

    *Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014)
  • Interventi agevolabili

    Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche; -interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unita’ immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

  • Requisiti dell'intervento

  • Criteri di imputazione spese

    Le spese sostenute sono detraibili in base al principio:

    di cassa*: per le imprese in contabilità semplificata, anche nel caso in cui abbiano esercitato l’opzione per il “registrato” di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973. Tali soggetti devono pagare le spese obbligatoriamente con il bonifico bancario o postale con il relativo riferimento normativo.

    di competenza**: per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. L’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.)


    *Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore
    **Si ricorda che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione” l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.