Bonus barriere architettoniche
Bonus barriere architettoniche
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Limite di spesa
Limite di detrazione per Unità Immobiliare
- 37.500 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamigliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
- euro 22.500 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.
Percentuale di detrazione
75%
Massima spesa agevolabile
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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Scadenza
31/12/2025
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Metodo di godimento
- Detrazione fiscale in 5 rate annuali*
- Sconto in fattura (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva)
- Cessione del credito (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva)
*Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014) -
Interventi agevolabili
Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche; -interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unita’ immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
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Requisiti dell'intervento
- Per fruire dell’agevolazione l’edificio deve essere esistente al momento dell’intervento.
- Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
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Criteri di imputazione spese
Le spese sostenute sono detraibili in base al principio:
di cassa*: per le imprese in contabilità semplificata, anche nel caso in cui abbiano esercitato l’opzione per il “registrato” di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973. Tali soggetti devono pagare le spese obbligatoriamente con il bonifico bancario o postale con il relativo riferimento normativo.
di competenza**: per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. L’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.)
*Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore
**Si ricorda che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione” l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.