Coibentazione facciata


Benefici economici:

  • Massima spesa agevolabile: € 92.308
  • Percentuale di detrazione: 65%
  • Limite di detrazione: € 60.000

Requisiti minimi di accesso:

  • Immobile esistente
  • Immobile deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria)
  • Ai fini della detrazione, il beneficiario deve avere sede/residenza fiscale in un comune italiano
  • Scadenza

    31 Dicembre 2024

  • Metodo di godimento

    • Detrazione fiscale in 10 rate annuali

    Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014);

    • Sconto in fattura  (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva). Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023;
    • Cessione del credito  (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva). Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023.

  • Tipologia dell'intervento

    Sono agevolabili gli interventi di coinbentazione sulle strutture opache verticali (pareti generalmente esterne) e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra. L’intervento deve comportare un miglioramento delle prestazioni energetiche misurato attraverso una variazione dell’indice di trasmittanza iniziale rispetto quella finale, come specificato nei parametri minimi richiesti dalla normativa vigente.

  • Esempi di interventi tecnici

    Isolamento coperture

    • Isolamento termico in estradosso di coperture con pannelli in sughero ad alta densità resistente alla compressione.
      Tetto ventilato con doppia orditura in legno di pino, intercapedine di 5cm, isolato con poliuretano espanso ed e impermeabilizzato con lamina di alluminio goffrato autoestinguente completo di porta tegole in acciaio zincato perforato.

  • Requisiti dell'intervento

     

  • Spese ammesse

    • Fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
    • Demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
    • Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;
    • Prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori);
    • Imposta sul valore aggiunto (quando costituisce un costo), imposta di bollo, imposte per i titoli abilitativi.

  • Criteri di imputazione spese

    Le spese sostenute per interventi di “Ecobonus” sono detraibili in base al principio:

    di cassa*: per le imprese in contabilità semplificata, anche nel caso in cui abbiano esercitato l’opzione per il “registrato” di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973.  Tali soggetti devono pagare le spese obbligatoriamente con il bonifico  bancario o postale con il relativo riferimento normativo.

    • di competenza**: per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. L’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.).


    *Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore. **Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
  • Documentazione da trasmettere

    “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

    La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

  • Interventi superiori a euro 70.000

    Dal 27 maggio 2022, le imprese che effettuano opere di importo superiore a 70.000 euro devono indicare nell’atto di affidamento che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81:

    Per lavori edili si intendono quelli riportati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovverosia:

    • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
    • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
    • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
    • le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
    • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile,
    • scavi, montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

    È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

    Per approfondimenti consultare Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2022

  • Documentazione da conservare

    • Originale della Scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato. La compilazione e la firma da parte di un tecnico abilitato è necessaria nei casi in cui è prevista l’asseverazione (non sostituibile dal certificato del produttore e o dell’installatore) e nei casi in cui è previsto il deposito in Comune della relazione tecnica ai sensi dell’articolo 8 D.lgs. 192/05 e successive modificazioni;
    • Asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti e comprendente la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione all’intervento agevolato. Insieme alla asseverazione va redatto il computo metrico;
    • Schede tecniche di prodotto e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione(DoP);
    • Copia dell’Attestato di prestazione Energetica (APE) da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi;
    • Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
    • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
    • Se l’impresa adotta la contabilità semplificata occorre conservare il bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
    • Altra documentazione relativa alle spese riferite all’intervento (ad esempio per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
    • Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori;
    • Dichiarazione del proprietario di consenso agli interventi eseguiti dal detentore;
    • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito);
    • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

    Per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio:

    Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale dichiarazione, sarà necessario conservare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta inclusa copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione della spesa. In mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;

  • Cumulabilità con altre agevolazioni

    ECOBONUS:

    Se gli interventi i) di coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e ii) sostituzione di finestre comprese di infissi riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione
    massima complessiva rimane pari a € 60.000.

    ECOBONUS e SISMA BONUS: Se le opere per le quali si intende fruire del “Sisma bonus” sono eseguite congiuntamente ad opere di riqualificazione energetica (agevolabili ai sensi della legge n. 296/2006) è possibile considerare autonomo limite di spesa, nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalla norma di riferimento.

    ECOBONUS CON ALTRE AGEVOLAZIONI:

    1. La detrazione d’imposta “Ecobonus” non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali;
    2. Dal 3 gennaio 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è cumulabile  con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni che non prevedano l’incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità. Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali;
    3. Con riferimento specifico ai certificati bianchi, essi non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l’accesso a:
    1. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
    2. contributi in conto interesse;
    3. detassazione del reddito d’impresa e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i crediti di imposta riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti è ridotto del 50%. Non essendo l’incentivo “Ecobonus” una detassazione del reddito d’impresa o un credito d’imposta, ma una detrazione d’imposta, i progetti di efficientamento energetico che consentirebbero all’impresa di ottenere i certificati bianchi NON POSSONO godere neppure parzialmente di detrazione “Ecobonus”. Ecobonus e certificati bianchi sono quindi alternativi.

  • Deducibilità dei costi sostenuti e rimasti effettivamente a carico del beneficiario dell'agevolazione

    Affinchè i costi relativi alla ristrutturazione o manutenzione delle unità immobiliari (proprie o di terzi) connessi agli interventi agevolati siano deducibili devono presentare un nesso di causalità (anche potenziale o di prospettiva) con l’attività svolta dal proprietario/conduttore dell’unità immobiliare oggetto di intervento. Deve quindi essere verificata la sussistenza di un legame non generico tra la spesa sostenuta e l’attività svolta dal beneficiario da ricercare nel contenimento dei suoi costi di approvvigionamento dei combustibili per il riscaldamento dell’unità immobiliare oggetto degli interventi ovvero il miglioramento in termini di vivibilità e/o riduzione dei rischi per le persone che utilizzano l’unità immobiliare nello svolgimento dello loro mansioni. La deducibilità del costo non condiziona la fruibilità della detrazione legata solamente al tipo di intervento effettuato.

  • Interventi sull'involucro di parti comuni condominiali

    La detrazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, spetta nella misura del:

    • 70%, per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
    • 75%, per gli interventi del punto precedente diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 del D.M. del 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (SO. n. 39 alla GU n. 162 del 15/07/2015).

    La detrazione più elevata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

    L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 320.000 (euro 40.000 x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà.

    L’ammontare massimo di spesa agevolabile è riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono. Nell’ipotesi di un edificio in condominio, ciascun condomino, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore a euro 40.000.

    L’intervento deve avere i seguenti requisiti tecnici:

    • deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% superficie disperdente;
    • deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
    • può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del d.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
    • negli stessi limiti di spesa possono essere ricompresi anche gli interventi sugli impianti comuni centralizzati;
    • nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari, l’intervento deve avere le caratteristiche richieste per le stesse;
    • per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva con riferimento alle tabelle 3 e 4 del d.m. 26 giugno 2015, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva e, dopo l’intervento, almeno la qualità media.

    I valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020. 

    I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020.

  • ESG - Impatto ambientale

    L’intervento di isolamento termico (coibentazione facciata) contribuisce alla riduzione dell’utilizzo di combustibili e, di conseguenza, ha un impatto ambientale positivo in termini di minori emissioni di CO2 generate dai fabbricati d’impresa.

    Il minor impatto ambientale derivante dall’intervento di isolamento termico deve essere valutato considerando sia le caratteristiche complessive dell’immobile sia gli effetti di tutti gli interventi effettuati sullo stesso capaci di contribuire complessivamente alla riduzione delle emissioni.

    Ai fini della rendicontazione di sostenibilità definita dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), l’intervento di isolamento termico può quindi rappresentare un’iniziativa da includere nel piano di transizione. Il singolo intervento non ha sicuramente un impatto significativo in termini di minori emissioni. Deve essere valutato in ottica di insieme con altri interventi di riqualificazione energetica per avere la dimensione esatta del risparmio energetico ottenuto.

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