Riqualificazione energetica globale


Benefici economici:

  • Massima spesa agevolabile: € 153.846
  • Percentuale di detrazione: 65%
  • Limite di detrazione: € 100.000

Requisiti minimi di accesso:

  • Immobile esistente
  • Immobile deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria)
  • Ai fini della detrazione, il beneficiario deve avere sede/residenza fiscale in un comune italiano
  • Scadenza

    31 Dicembre 2024

  • Metodo di godimento

    • Detrazione fiscale in 10 rate annuali

    Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014);

    • Sconto in fattura (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva). Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023;
    • Cessione del credito (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva). Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023.

  • Interventi agevolabili

    Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. In sostanza trattasi di interventi strutturali che permettono di ottenere un risparmio energetico grazie ad una minore dispersione di calore. La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

    • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
    • impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;
    • interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

  • Interventi esclusi

    La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’istallazione di pannelli fotovoltaici in quanto questo non sono finalizzati al contenimento dei consumi elettrici, ma alla produzione di energia “pulita” (cfr. Risoluzione AE n. 207/2008).

  • Requisiti dell'intervento

    • Gli interventi devono essere eseguiti su edifici “esistenti” e dotati di impianto di riscaldamento;
    • Devono essere assicurati i requisiti previsti dal paragrafo 3.4 “Edifici ad energia quasi zero” dell’Allegato 1 del Decreto “Requisiti Minimi” del 26.06.2015, ossia:
    • tutti i requisiti previsti dalla lettera b) del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
    • gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c) del decreto legislativo n. 28 del 3.03.2011;
    • nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa devono essere rispettati i requisiti previsti per quel intervento (cfr. landing page).
    • Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

  • Spese ammesse

    • Spese per interventi di riqualificazione energetica che incidono sulla prestazione energetica
      dell’intero edificio o dell’unità immobiliare;
    • Fornitura e posa in opera dei materiali e dispositivi necessari per realizzare l’intervento (materiali di coibentazione, impianti di climatizzazione, materiali vari);
    • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli
      Attestati di Prestazione Energetica A.P.E. dell’immobile per cui si richiedono le detrazioni;
      direzione dei lavori etc.);
    • Imposta sul valore aggiunto (quando costituisce un costo), imposta di bollo, imposte per i titoli abilitativi;
    • Opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ponteggi, rifacimento intonaco, etc.).

  • Criteri di imputazione spese

    Le spese sostenute per interventi di “Ecobonus” sono detraibili in base al principio:

    • di cassa*: per le imprese in contabilità semplificata, anche nel caso in cui abbiano esercitato l’opzione per il “registrato” di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973. Tali soggetti devono pagare le spese obbligatoriamente con il bonifico bancario o postale con il relativo riferimento normativo.
    • di competenza**: per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. ATTENZIONE L’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.).

    *Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore.

    **Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
    Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

  • Documentazione da trasmettere

    “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale). La scheda deve contenere il riferimento normativo: comma 344 della Legge n. 296/2006.

  • Interventi superiori a euro 70.000

    Dal 27 maggio 2022, le imprese che effettuano opere di importo superiore a 70.000 euro devono indicare nell’atto di affidamento che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81:

    Per lavori edili si intendono quelli riportati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovverosia:

    • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
    • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
    • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
    • le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
    • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile,
    • scavi, montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

    È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

    Per approfondimenti consultare Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2022

  • Documentazione da conservare

    • Originale della Scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato. La compilazione e la firma da parte di un tecnico abilitato è necessaria nei casi in cui è prevista l’asseverazione (non sostituibile dal certificato del produttore e o dell’installatore);
    • Asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti e comprendente la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione all’intervento agevolato. Insieme alla asseverazione va redatto il computo metrico;
    • Copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) post- intervento;
    • Copia delle relazioni tecniche necessarie ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n.192/2005;
    • Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
    • Copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 e libretto di impianto;
    • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
    • Se l’impresa adotta la contabilità semplificata occorre conservare il bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
    • Altra documentazione relativa alle spese riferite all’intervento (ad esempio per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
    • Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori;
    • Dichiarazione del proprietario di consenso agli interventi eseguiti dal detentore;
    • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito);
    • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

  • Cumulabilità - Intervento rientrante in più fattispecie agevolabili

    Il risparmio di prestazione energetica richiesto può essere conseguito mediante la realizzazione di diversi interventi agevolati. Pertanto, è possibile che lo stesso intervento rispetti i requisiti richiesti per beneficiare sia della detrazione maggiorata di riqualificazione energetica (comma 344 del D.Lgs. n. 296/2006) sia della detrazione per risparmio energetico disposta degli altri riferimenti normativi (es. comma 345 del D.Lgs. n. 296/2006). La Circolare AE n. 36/2007 dispone che il contribuente è tenuto a scegliere una delle agevolazioni di cui può fruire, indicando il riferimento normativo nella documentazione da inviare all’ENEA: la scelta di agevolare un intervento ai sensi del comma 344 impedisce di fruire, per il medesimo intervento, delle altre agevolazioni.

    ESEMPIO: Sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione (classe energetica A) che raggiunge anche la riduzione dei valori di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale. Si può scegliere, alternativamente di beneficiare dell’agevolazione:

    • riqualificazione energetica (di cui al comma 344 del D.Lgs. n. 296/2006);
    • sostituzione impianti di climatizzazione invernale (di cui al comma 347 del D.Lgs. n. 296/2006).

  • EGS - Impatto ambientale

    L’intervento di riqualificazione energetica globale contribuisce alla riduzione dell’utilizzo di combustibili e, di conseguenza, ha un impatto ambientale positivo in termini di minori emissioni di CO2 generate dai fabbricati d’impresa.

    Il minor impatto ambientale derivante dall’intervento di riqualificazione energetica globale deve essere valutato considerando sia le caratteristiche complessive dell’immobile sia gli effetti di tutti gli interventi effettuati sullo stesso capaci di contribuire complessivamente alla riduzione delle emissioni.

    Ai fini della rendicontazione di sostenibilità definita dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), l’intervento di riqualificazione energetica globale può quindi rappresentare un’iniziativa da includere nel piano di transizione. Il singolo intervento non ha sicuramente un impatto significativo in termini di minori emissioni. Deve essere valutato in ottica di insieme con altri interventi di riqualificazione energetica per avere la dimensione esatta del risparmio energetico ottenuto.

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