Installazione o sostituzione generatore di calore a biomassa combustibile


Benefici economici:

  • Massima spesa agevolabile: € 60.000
  • Percentuale di detrazione: 50%
  • Limite di detrazione: € 30.000

Requisiti minimi di accesso:

  • Immobile esistente
  • Ai fini della detrazione, il beneficiario deve avere sede/residenza fiscale in un comune italiano
  • Scadenza

    31 Dicembre 2024

  • Metodo di godimento

    • Detrazione fiscale in 10 rate annuali

    Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014);

    • Sconto in fattura  (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva). Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023;
    • Cessione del credito  (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva).Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023.

  • Interventi agevolabili

    L’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa, oppure come integrazione o nuova installazione sugli edifici esistenti.

  • Requisiti dell'intervento

    Per fruire dell’agevolazione l’edificio esistente nel quale il generatore di calore a biomassa viene installato non deve necessariamente essere dotato di impianto di riscaldamento.

    Il generatore di calore deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

    • Caldaia a biomassa < 500 kW (UNI EN 303-5)
    • Caldaia a biomassa >= 500 kW (-)
    • Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW (UNI EN 12809)
    • Stufe a combustibile solido (UNI EN 13240)
    • Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW (UNI EN 14785)
    • Termo cucine (UNI EN 12815)
    • Inserti a combustibile solido (UNI EN 13229)
    • Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi (UNI EN 15250)
    • Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento (UNI EN 15270)

    L’impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

    • un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85 per cento (in base al punto 1 dell’All. 2 del d.lgs. n. 28 del 2011);
    • la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186;
    • il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
    • la conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

    Ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione:

    1. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante
      agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
    2. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
    3. degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
    4. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

    Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche è riportato nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37, a cura dell’installatore e, ove prevista, nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.lgs n. 192/2005, redatta a cura del tecnico abilitato.

    La potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell’articolo 5 del DPR 412/93.

    I generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui all’allegato G del D.M. 06.08.2020.
    Nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, è necessario il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186;  in tutti gli altri casi, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

    Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

    Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:

    • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
    • obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
        • per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto alla norma EN 303-5;
        • per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di – accumulo non inferiore a 20 dm3/kWt;
        • per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di
          minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.
    • il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
    • possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

    Per le stufe ed i termocamini a pellet:

    • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
    • il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

    Per i termocamini a legna:

    1. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
    2. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

    Per le stufe a legna:

    1. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
    2. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelli indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.

    È ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

    Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

  • Spese ammesse

    • Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
    • Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con un generatore di calore a biomassa. Sono ricomprese le eventuali spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi
      di emissione;
    • Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’asseverazione;
    • Imposta sul valore aggiunto (quando costituisce un costo), imposte di bollo, imposte per i titoli abilitativi;
    • Opere provvisionali ed accessorie, es. opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento.

  • Criteri di imputazione spese

    Le spese sostenute per interventi di “Ecobonus” sono detraibili in base al principio:

    • di cassa*: per le imprese in contabilità semplificata, anche nel caso in cui abbiano esercitato l’opzione per il “registrato” di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973.  Tali soggetti devono pagare le spese obbligatoriamente con il bonifico  bancario o postale con il relativo riferimento normativo.
    • di competenza**: per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. ATTENZIONE L’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.).

    *Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore.

    **Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.


    *Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore. **Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
  • Documentazione da trasmettere

    “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web (https://detrazionifiscali.enea.it). Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale > 100kW deve essere redatta da un tecnico abilitato. La compilazione e la firma da parte di un tecnico abilitato è necessaria nei casi in cui è prevista l’asseverazione (non sostituibile dal certificato del produttore e o dell’installatore) e nei casi in cui è previsto il deposito in Comune della relazione tecnica ai sensi dell’articolo 8 D.lgs. 192/05 e successive modificazioni.

  • Interventi superiori a euro 70.000

    Dal 27 maggio 2022, le imprese che effettuano opere di importo superiore a 70.000 euro devono indicare nell’atto di affidamento che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81:

    Per lavori edili si intendono quelli riportati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovverosia:

    • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
    • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
    • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
    • le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
    • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile,
    • scavi, montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

    È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

    Per approfondimenti consultare Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2022

  • Documentazione da conservare

    • Originale della Scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale > 100kW, dal tecnico abilitato;
    • Asseverazione redatta ai sensi dell’art.8 del DM 6 agosto 2020 da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici pertinenti di cui all’allegato G del D.M.06.08.2020. Comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. Insieme alla asseverazione va redatto il computo metrico. L’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
    • Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/ installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è comunque calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all’Allegato A del D.M. 14 febbraio 2022;
    • Schede tecniche dei generatori installati;
    • Copia della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08  e libretto d’impianto;
    • Ove prevista, copia della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1 D.Lgs. n. 192/2005;
    • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
    • Se l’impresa adotta la contabilità semplificata occorre conservare il bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
    • Altra documentazione relativa alle spese riferite all’intervento (ad esempio per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, eventuali autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
    • Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori;
    • Dichiarazione del proprietario di consenso agli interventi eseguiti dal detentore.
    • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito);
    • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

    Per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio:

    • Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
    • In assenza di amministratore o in assenza di tale dichiarazione, sarà necessario conservare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta inclusa copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione della spesa;
    • In mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

     

  • Cumulabilità con altre agevolazioni

    ECOBONUS e SISMA BONUS: Se le opere per le quali si intende fruire del “Sisma bonus” sono eseguite congiuntamente ad opere di riqualificazione energetica (agevolabili ai sensi della legge n. 296/2006) è possibile considerare autonomo limite di spesa, nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalla norma di riferimento.

    ECOBONUS CON ALTRE AGEVOLAZIONI:

    1. La detrazione d’imposta “Ecobonus” non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali;
    2. Dal 3 gennaio 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è cumulabile  con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni che non prevedano l’incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità. Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali;
    3. Con riferimento specifico ai certificati bianchi, essi non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l’accesso a:
    1. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
    2. contributi in conto interesse;
    3. detassazione del reddito d’impresa e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i crediti di imposta riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti è ridotto del 50%. Non essendo l’incentivo “Ecobonus” una detassazione del reddito d’impresa o un credito d’imposta, ma una detrazione d’imposta, i progetti di efficientamento energetico che consentirebbero all’impresa di ottenere i certificati bianchi NON POSSONO godere neppure parzialmente di detrazione “Ecobonus”. Ecobonus e certificati bianchi sono quindi alternativi.

  • Deducibilità dei costi sostenuti e rimasti effettivamente a carico del beneficiario dell'agevolazione

    I costi relativi alla ristrutturazione o manutenzione delle unità immobiliari (proprie o di terzi) connessi agli interventi agevolati siano deducibili devono presentare un nesso di causalità (anche potenziale o di prospettiva) con l’attività svolta dal proprietario/conduttore dell’unità immobiliare oggetto di intervento. Deve quindi essere verificata la sussistenza di un legame non generico tra la spesa sostenuta e l’attività svolta dal beneficiario da ricercare nel contenimento dei suoi costi di approvvigionamento dei combustibili per il riscaldamento dell’unità immobiliare oggetto degli interventi ovvero il miglioramento in termini di vivibilità e/o riduzione dei rischi per le persone che utilizzano l’unità immobiliare nello svolgimento dello loro mansioni. La deducibilità del costo non condiziona la fruibilità della detrazione legata solamente al tipo di intervento effettuato.

  • ESG - Impatto ambientale

    L’installazione o la sostituzione di un generatore di calore a biomassa combustibile in un immobile già esistente contribuisce alla riduzione dell’utilizzo di combustibili e, di conseguenza, ha un impatto ambientale positivo in termini di minori emissioni di CO2 generate dai fabbricati d’impresa.

    Il minor impatto ambientale derivante dall’installazione o dalla sostituzione di un generatore di calore a biomassa combustibile deve essere valutato considerando sia le caratteristiche complessive dell’immobile sia gli effetti di tutti gli interventi effettuati sullo stesso capaci di contribuire complessivamente alla riduzione delle emissioni.

    Ai fini della rendicontazione di sostenibilità definita dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), l’intervento di installazione o di sostituzione di un generatore di calore a biomassa combustibile può quindi rappresentare un’iniziativa da includere nel piano di transizione. Il singolo intervento non ha sicuramente un impatto significativo in termini di minori emissioni. Deve essere valutato in ottica di insieme con altri interventi di riqualificazione energetica per avere la dimensione esatta del risparmio energetico ottenuto.

A chi puoi rivolgerti