Sisma Bonus

  • Limite di spesa

    Singole unità immobiliari

    € 96.000

    Interventi su parti comuni dell’edificio

    Il limite di € 96.000 per le spese relative agli interventi sulle parti comuni dell’edificio va considerato in modo autonomo rispetto alle singole unità immobiliari. Le percentuali di detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, considerando a tal fine anche le pertinenze accatastate autonomamente. Ciascun beneficiario calcolerà poi la detrazione considerando la spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi delgli artt. 1123 e seguenti del codice civile.


    N.B. il limite di € 96.000 rimane invariato anche se le spese, relative allo stesso intervento, sono sostenute in anni diversi. E' necessario considerare le spese sostenute l'anno precedente.
  • Detrazione

    Singole unità immobiliari

    • Nessun passaggio di classe di rischio: 50%
    • Passaggio ad 1 classe di rischio inferiore: 70%
    • Passaggio ad 2 classi di rischio inferiori: 80%

    Interventi su parti comuni dell’edificio

    • Nessun passaggio di classe di rischio: 50%
    • Passaggio ad 1 classe di rischio inferiore: 75%
    • Passaggio ad 2 classi di rischio inferiori: 85%
  • Scadenza

    31 Dicembre 2021

  • Metodo di godimento

    Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggetttati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014)

    • Detrazione fiscale in 5 rate annuali
    • Sconto in fattura (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggetttati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva)
    • Cessione del credito (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggetttati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva)
  • Tipologie di interventi

    Sono agevolati gli interventi locali e/o globali mirati al miglioramento del comportamento sismico dell’edificio anche dove questi non determinano il passaggio ad una classe di rischio sismico superiore.

    Gli interventi agevolabili volti all’adozione di misure sismiche comportano l’esecuzione di opere per la:

    1. messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali
    2. redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica degli edifici
    3. realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
    4. Manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria al completamento dell’opera avente finalità antisismiche

    Interventi di demolizione e ricostruzione

    E’ possibile usufruire dell’agevolazione anche per gli interventi antisismici che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici, a condizione che vi sia una reale ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. Si configura come ristrutturazione: a) la demolizione con ristrutturazione che comporta un aumento di volumetria al solo fine dell’adeguamento alla normativa antisismica; b) la demolizione con ricostruzione in sedime in parte differente, con ampliamento, mantenendo inalterata la volumetria.

  • Esempi di interventi tecnici

    La categoria d’opera in oggetto comprende interventi capaci di migliorare le prestazioni strutturali dell’edificio in risposta all’azione sismica tramite, ad esempio, l’irrigidimento scatolare del corpo di fabbrica, la redistribuzione dei carichi alle fondazioni, la costituzione di telai reticolari indeformabili, etc.

    Si riportano a fine esplicativo e non esaustivo i seguenti interventi:

    1. Legatura di setti murari attraverso tiranti
    2. Cordolo sommitale in cemento armato mirato a ridurre il rischio di ribaltamento delle pareti in muratura dovuto alla forza spingente di un tetto a falda
    3. Posa di intonaco strutturale su involucro in muratura
    4. Sostituzione di copertura in C.A. con copertura in legno mirata alla riduzione della massa del corpo di fabbrica
    5. Realizzazione di catene su coperture in legno a falde mirata a ridurre l’effetto spingente del tetto
  • Spese agevolabili

    • Tutte le spese sostenute per gli interventi antisismici
    • Spese per la classificazione e la verifica sismica degli edifici oggetto dell’intervento
  • Criteri di imputazione spese

    Le spese sostenute per interventi di “sismabonus” sono detraibili in base al principio:

    • di cassa: per le imprese in contabilità semplificata, anche nel caso in cui abbiano esercitato l’opzione per il “registrato” di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973. Tali soggetti devono pagare le spese obbligatoriamente con il bonifico bancario o postale con il relativo riferimento normativo.

    Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore

    • di competenza: per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. L’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.)

    “Si ricorda che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

    Nell’ipotesi in cui l’investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.”

  • Obblighi documentali

    1. “Copia dell’asseverazione della classe di rischio sismico del progettista della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. Il progetto degli interventi, contenente
      l’asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso
      di costruire da presentare allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.”
    2. Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori. In assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
    3. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
    4. Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati
    5. SE l’impresa adotta la contabilità semplificata occorre conservare il bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
    6. Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
    7. “Copia dell’attestazione del direttore dei lavori e del collaudatore statico (ove previsto) della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista. Le attestazioni
      sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali.”
    8. Per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio: – Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione; in assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta; In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
    9. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)
    10. Autocertificazione del beficiario attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile
    11. (Caso particolare) Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente
  • Cumulabilità con altre agevolazioni

    Il sisma bonus non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse finalità, sulla base di norme specifiche per interventi in aree colpite da eventi sismici (cfr. comma 3, art. 1 della Legge n. 232/2016)

    Il sismabonus è cumulabile con con gli interventi di eco bonus sulle parti comuni degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2,e 3 congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Spetta una detrazione nella misura: 1) dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore; 2) dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

  • Deducibilità dei costi sostenuti e rimasti effettivamente a carico del beneficiario dell'agevolazione

    Affinchè i costi relativi alla ristrutturazione o manutenzione delle unità immobiliari (proprie o di terzi) connessi agli interventi agevolati siano deducibili devono presentare un nesso di causalità (anche potenziale o di prospettiva) con l’attività svolta dal proprietario/conduttore dell’unità immobiliare oggetto di intervento. Deve quindi essere verificata la sussistenza di un legame non generico tra la spesa sostenuta e l’attività svolta dal beneficiario da ricercare nel contenimento dei suoi costi di approvvigionamento dei combustibili per il riscaldamento dell’unità immobiliare oggetto degli interventi ovvero il miglioramento in termini di vivibilità e/o riduzione dei rischi per le persone che utilizzano l’unità immobiliare nello svolgimento dello loro mansioni. La deducibilità del costo non condiziona la fruibilità della detrazione legata solamente al tipo di intervento effettuato.