Bonus Facciate

  • Limite spesa

    Nessun limite

  • Detrazione

    90%

  • Scadenza

    31 Dicembre 2021

  • Metodo di godimento

    Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggetttati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014)

    • Detrazione fiscale in 10 rate annuali
    • Sconto in fattura, anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggetttati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014)
    • Cessione del credito, anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggetttati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014)
  • Requisiti obbligatori

    • Sono agevolabili gli interventi eseguiti su edifici siti nelle zone A) e B) ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968
    • Per i comuni dove non è prevista la suddivisione in zone omogenee, la detrazione è ammessa a condizione che gli edifici siano ubicati in aree che siano assimilabili alle zone omogenee A e B, secondo certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (es. Comune in cui è situato l’immobile)
  • Interventi agevolati

    Interventi di recupero, restauro, opulitura e tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata.

    Interventi di recupero e restauro su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura

    Interventi sulle strutture opache verticali della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, influenti dal punto di vista termico o
    che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Tali interventi devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

    • i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle
      unità immobiliari dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno
      2015
    • i valori limite di trasmittanza termica finali devono essere uguali o migliori di quelli stabiliti dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E). I valori di trasittanza termica iniziali devono essere peggiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020.
  • Porzioni di fabbricato agevolate

    L’agevolazione è riconosciuta per gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio e sulle facciate interne esclusivamente nel caso in cui tali facciate siano visibili da strada o dal suolo pubblico.

  • Interventi esclusi

    • gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti
    • gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
    • la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
    • la riverniciatura degli scuri e delle persiane
    • gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio
  • Esempi di interventi tecnici

    • Tinteggiatura delle superfici verticali ed orizzontali facenti parte della facciata con pittura silossanica
    • Restauro di fregi cornici ed elementi ornamentali
    • Raschiatura e verniciatura di balconi e ringhiere metalliche con soluzione antiruggine
    • Pulitura delle facciate con acqua in pressione e gettiti di sabbia
  • Spese ammesse

    • Fornitura e posa di materiale coibente e dei materiali ordinari.
    • Opere provvisionali e accessorie
    • Progettazione e altre prestazioni professionali connesse (es.effettuazione di perizie e sopralluogi, e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
    • Tassa per l’occupazione del suolo pubblico
    • Altri costi eventuali strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (es. Installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per l’effettuazione dei lavori)
    • Spese di rilascio certificazione ubicazione immobile zone territoriali omogenee A e B o in zone a queste assimilabili
    • IVA – Imposta sul valore aggiunto sui lavori (qualora sia un costo), imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
  • Criteri di imputazione spese

    Le spese sostenute per interventi di “bonus facciate” sono detraibili in base al principio

    DI CASSA: per Enti non commerciali
    Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita

    DI COMPETENZA: per Enti non commerciali
    1) Per i soggetti titolari di reddito in contabilità ordinaria;
    2) Per i titolari di reddito d’impresa in contabilità semplificata (cfr. Circolare AE n. 2/2020). ATTENZIONE l’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.).

    Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

    Nell’ipotesi in cui l’investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

  • Documentazione da conservare

    1. Fatture e altra documentazione comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
    2. ) Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori. In assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
    3. Certificazione urbanistica dalla quale risulti che l’edificio oggetto dell’intervento ricade nelle zone assimilate alle zone A o B
    4. Copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
    5. Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
    6. Dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale dichiarazione, è necessario conservare tutta la documentazione inerente la detrazione
    7. ) In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
    8. Dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile
    9. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori
    10. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito); Per gli interventi influenti dal punto di vista termico, anche:
      1. Stampa originale della scheda descrittiva, riportante il codice CPID assegnato dal sito Enea;
      2. Stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID
      3. Asseverazione dei requisiti tecnici e di congruità delle spese e computo metrico;
      4. Attestato di Prestazione Energetica;

     

    Relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 o provvedimento regionale equivalente; 7) Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati (se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione DoP)

  • Documentazione da trasmettere

    “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale)

  • Cumulabilità con altre agevolazioni

    • BONUS FACCIATE ED ECOBONUS: Se gli interventi realizzati sono riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, ad esempio alcune spese rientrano nel Bonus facciate e altre nell’Eco bonus, il contribuente può usufruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che le spese siano contabilizzate distintamente con espresso richiamo alla normativa di riferimento e sempre che siano rispettati i relativi requisiti e adempimenti previsti. A titolo esemplificativo, nel caso in cui sull’involucro dell’edificio vengano effettuati interventi sulla parte opaca della facciata esterna, e anche interventi di isolamento della parte restante dell’involucro, il primo intervento usufruirà dell’agevolazione del Bonus Facciate mentre il secondo intervento sarà ammesso all’Ecobonus.
    • BONUS FACCIATE E SISMABONUS: Il limite di spesa previsto per l’intervento di sismabonus (€ 96.000) è comprensivo anche di tutti i costi strettamente collegati per la sua realizzazione, tra le quali rientrano anche quelli sulla facciata dell’edificio. In tal caso, il bonus facciate viene attratto dal sisma bonus. Invece, se gli interventi sulla facciata siano autonomi, è possibile fruire di tutte e due le agevolazioni. Purchè le diverse spese riferite ai diversi interventi siano contabilizzati separatamente.

    ATTENZIONE! Nel caso di lavori effettuati nell’ambito di un condominio, ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del Bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini; ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
  • Deducibilità dei costi sostenuti e rimasti effettivamente a carico del beneficiario dell'agevolazione

    Affinchè i costi relativi alla ristrutturazione o manutenzione delle unità immobiliari (proprie o di terzi) connessi agli interventi agevolati siano deducibili devono presentare un nesso di causalità (anche potenziale o di prospettiva) con l’attività svolta dal proprietario/conduttore dell’unità immobiliare oggetto di intervento. Deve quindi essere verificata la sussistenza di un legame non generico tra la spesa sostenuta e l’attività svolta dal beneficiario da ricercare nel contenimento dei suoi costi di approvvigionamento dei combustibili per il riscaldamento dell’unità immobiliare oggetto degli interventi ovvero il miglioramento in termini di vivibilità e/o riduzione dei rischi per le persone che utilizzano l’unità immobiliare nello svolgimento dello loro mansioni. La deducibilità del costo non condiziona la fruibilità della detrazione legata solamente al tipo di intervento effettuato.

Interventi agevolabili

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